Cronaca

Accertamenti Ici, processi a Cremona e non a Mondovì: due casalesi vincono la causa

La giustizia si è espressa sul tema dando ragione a due cittadini di Casalmaggiore, che avevano contestato la competenza territoriale della Commissione tributaria, dato che il comune di Casalmaggiore aveva scelto di far riscuotere i tributi a un concessionario con sede a Mondovì, Cuneo, non proprio dietro l’angolo.

CASALMAGGIORE – Se si parla di tasse, e per la precisione di Ici, a Casalmaggiore non possono essere sottaciute le proteste in consiglio comunale che ogni tanto ritornano nella normale dialettica tra maggioranza e opposizione. C’è un caso però, riferito in particolare all’anno 2013 sotto l’amministrazione Silla, che negli ultimi giorni è tornato improvvisamente d’attualità.

Da pochi giorni infatti anche la giustizia si è espressa sul tema del recupero dell’Ici e lo ha fatto dando ragione a due cittadini di Casalmaggiore (e frazioni), che avevano contestato la competenza territoriale della Commissione tributaria, dato che il comune di Casalmaggiore aveva scelto di far riscuotere i tributi a un concessionario con sede a Mondovì, in provincia di Cuneo, non propriamente dietro l’angolo. Riassumendo per sommi capi, il comune casalese si era affidato al concessionario “Area riscossioni”, molto distante dal capoluogo del territorio casalasco. Così, laddove fosse stato necessario fare ricorso su eventuali pagamenti o tassazioni indebitamente richieste, la scomodità e la distanza avrebbero quasi certamente convinto il cittadino a desistere dal suo intento e a pagare, seppur a malincuore, per evitare altre scocciature. Tutto questo perché la Commissione tributaria provinciale di Cremona, alla quale teoricamente dovrebbe fare riferimento Casalmaggiore, sarebbe stata bypassata proprio in favore del concessionario di Mondovì.

Soprattutto si lamentavano gli espedienti di cui il Concessionario si era servito per aumentare gli incassi. Infatti non si era limitato a far pagare l’imposta non versata con le relative maggiorazioni, come era giusto, ma aveva applicato anche la sanzione per omessa denuncia delle aree fabbricabili, multando il cittadino per non aver segnalato al Comune quel che il Comune aveva deciso. Inoltre, per ostacolare i ricorsi, giocando sulla ambiguità della legge, aveva imposto che fossero presentati davanti alla Commissione Tributaria di Cuneo invece che di Cremona, come sarebbe stato naturale.

Ora, la sentenza numero 44 del 2016 della Corte Costituzionale, come detto, dà ragione ai due casalesi, rappresentati dall’avvocato Carlo Beduschi. Il caso specifico affonda le sue radici al 1° luglio 2013 (giunta Silla) quando, su delega del comune di Casalmaggiore, il concessionario “Area riscossioni” notifica a due contribuenti casalesi avvisi di accertamento Ici riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010. A quel punto i contribuenti oppongono ricorso davanti alla Commissione tributaria provinciale di Cremona, affermando di individuare la competenza territoriale della commissione, tenendo conto che a Casalmaggiore, dunque in provincia di Cremona, sono ubicati gli immobili oggetto dell’accertamento, ritenuto ingiusto per motivazioni tecniche di vario genere (che qui non indicheremo).

A questa scelta si oppose proprio “Area riscossioni”, eccependo l’incompetenza territoriale della Commissione di Cremona, e chiedendo che l’individuazione del giudice territorialmente competente fosse determinata dall’ubicazione dell’ufficio che aveva emanato l’atto, ossia Mondovì, provincia di Cuneo. Se non che la “ratio” che dovrebbe ispirare la norma, ossia rapportare la competenza in prossimità del luogo in cui gli interessi della pubblica amministrazione e del contribuente risultano concretamente coinvolti, è stata presa seriamente in considerazione dalla Corte Costituzionale, presieduta dal giudice Alessandro Criscuolo con Giancarlo Coraggio come redattore e Roberto Milana come cancelliere. “Dalla diretta applicazione della norma – si legge nella sentenza – deriverebbe, infatti, che, nel caso, nient’affatto eccezionale, in cui l’ente locale affidi il servizio di accertamento e riscossione dell’imposta ICI ad un concessionario avente sede significativamente distante da quella del suddetto ente (che, conseguentemente, sarebbe pure distante da quello della circoscrizione in cui si trova l’immobile, siccome censito dal medesimo ente), la competenza dovrebbe trasferirsi presso quella lontana circoscrizione, così stravolgendosi «il corretto rapporto istituzionale che deve intercorrere tra cittadino e pubblica amministrazione»”. In questo modo, sempre spulciando la sentenza, “si finirebbe sostanzialmente «per attribuire alla pubblica amministrazione il potere di gestire il proprio rapporto con gli amministrati in maniera iniqua ed arbitraria»”.

Sulla base di questo principio così la Consulta ha annullato anche la legge con cui il Governo nel settembre scorso, per mettere al sicuro il privilegio dei Concessionari, aveva stabilito in modo formale che i ricorsi dovevano essere notificati e discussi dove i Concessionari decidevano di stabilire la loro sede, quindi magari a Sassari o Palermo quelli del nord, a Cuneo o a Udine quelli del sud, così da ‘disincentivare ‘ i ricorsi e ‘semplificare’ la riscossione delle imposte. Di fatto la sentenza non vieta al comune di scegliersi un concessionario da fuori provincia, tanto che pure la giunta Bongiovanni si è appoggiata alla stessa “Area riscossioni” di Mondovì, pur chiedendo specificamente che il Foro di competenza fosse fissato proprio a Cremona, cambiando insomma un dettaglio non di poco conto. Tuttavia è stato ritenuto anticostituzionale il passaggio in cui si spiega che “per le controversie proposte nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione è competente la commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione i concessionari stessi hanno sede, anziché quella nella cui circoscrizione ha sede l’ente locale concedente”. Ecco perché, con questa sentenza, i prossimi eventuali ricorsi dei cittadini casalesi potranno essere indirizzati direttamente alla Commissione tributaria provinciale di Cremona: con risparmio di tempo e denaro. E con l’opportunità di vederci chiaro, contro eventuali iniquità, senza temere la distanza (geografica) di chi è chiamato a giudicare.

“Tre cose fanno riflettere – spiega l’avvocato Beduschi – . La prima riguarda l’Avvocatura dello Stato, che si era battuta a favore dei Concessionari, sostenendo che il problema della competenza territoriale era marginale e sarebbe diventato irrilevante col processo telematico. Ma, ci si domanda, se la competenza territoriale fosse davvero marginale e irrilevante, lo sarebbe anche per i Concessionari, tanto a maggior ragione se si considera che si mettono già in giro per l’Italia a raccogliere più incarichi che incarichi riescono. L’altra considerazione riguarda il Governo, che è riuscito a cambiare la legge alla chetichella con un decreto, senza che nessuno ne parlasse, con la scusa di ‘semplificare’ il contenzioso tributario (a scapito del cittadino). La terza considerazione riguarda la Corte Costituzionale stessa, e in generale le Magistrature, che nella delicata situazione attuale rappresentano l’unica vera risorsa su cui il cittadino può ancora contare se deve difendersi dalle furberie con cui la classe politica è pronta a raggirare i suoi elettori, tanto a livello centrale che a livello periferico, e senza distinzione di colore”.

Giovanni Gardani 

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