Cronaca

Comune di Viadana,
altra causa vinta

Con la sentenza emessa nei giorni scorsi, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo in quanto la somma vantata dalla società è solo in parte dovuta, accertando allo stesso tempo il credito di 54.300,00 euro vantato dal Comune. È stata pertanto disposta la compensazione tra il credito vantato dal Comune di Viadana e la società di gestione del credito. GUARDA IL SERVIZIO TG DI CREMONA 1

Si è chiusa con un esito favorevole al Comune di Viadana la causa per cui l’Ente locale si era opposto al decreto ingiuntivo promosso da una società di gestione e recupero del credito.

Con sentenza datata 9 febbraio 2022 il Tribunale di Mantova ha accolto l’opposizione proposta dal Comune di Viadana avverso un decreto ingiuntivo emesso su istanza di una società di gestione del credito in riferimento a una controversia derivante dalla cessione di crediti ricollegabili a fatture riguardanti contratti di servizio di illuminazione pubblica.

Il Comune di Viadana, infatti, si era opposto al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Mantova nel 2017, instaurando un procedimento civile dinnanzi al Tribunale stesso a difesa delle proprie ragioni e chiedendo allo stesso tempo, in via riconvenzionale, che venisse accertato il credito del Comune di 54.300,00 euro nei confronti di una delle ditte che aveva ceduto i crediti alla società ricorrente, per le penali contrattuali previste e applicabili a seguito dell’inadempimento da parte della fornitrice del servizio di illuminazione pubblica.

Con la sentenza emessa nei giorni scorsi, il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo in quanto la somma vantata dalla società è solo in parte dovuta, accertando allo stesso tempo il credito di 54.300,00 euro vantato dal Comune. È stata pertanto disposta la compensazione tra il credito vantato dal Comune di Viadana e la società di gestione del credito.

Le spese processuali del procedimento di ingiunzione rimangono a carico della società procedente, mentre quelle riferite al processo di opposizione sono a carico di entrambe le parti.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...