TFR o TFS? 19 dipendenti ricorrono, il Tribunale dà ragione al comune di Viadana
I ricorrenti infatti sono tutti in regime di TFR in quanto “dipendenti pubblici che optarono volontariamente per il regime del TFR con apposita domanda” oppure “dipendenti assunti successivamente alla data del 31 dicembre 2000”.
VIADANA – TFS, ossia il trattamento di fine servizio, applicato prima della fine dell’anno 2000, o TFR, trattamento di fine rapporto, in vigore per gli assunti dal 1° gennaio 2001? E’ su questi due poli che si è mossa una questione giuridica risolta, almeno in primo grado, nella giornata di martedì. Il comune di Viadana, difeso dall’avvocato Nadia Zanoni, vince. O meglio, il Tribunale di Mantova rigetta la causa che 19 diversi dipendenti avevano promosso per una controversia in materia di lavoro lo scorso 11 luglio. Il ricorso riguarda una trattenuta, a detta dei 19 dipendenti, illecita sulla retribuzione imponibile.
In particolare l’avvocato Carlo Gasparro, che difende i ricorrenti, come si legge nel dispositivo della sentenza, “rilevava che l’Amministrazione convenuta ha continuato ad operare la trattenuta del 2,5% nel tempo, fondando tale contegno sulla necessità di equiparare lo stipendio dei ricorrenti a quello erogato al personale assunto prima del 31 dicembre 2000 e quindi in regime di TFS, ovvero che pur essendo in tale regime, avesse effettuato l’opzione di transitare al nuovo regime del TFR”.
Il giudice Simona Gerola martedì ha però stabilito che il ricorso è infondato e non merita accoglimento. I ricorrenti infatti, secondo la sentenza, sono tutti in regime di TFR in quanto “dipendenti pubblici che optarono volontariamente per il regime del TFR con apposita domanda” (in tre casi specifici) oppure “dipendenti assunti successivamente alla data del 31 dicembre 2000” cui è stato automaticamente applicato il regime del trattamento di fine rapporto regolato dall’art. 2120 c.c.
G.G.