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Rivarolo Mn, Galli replica alla minoranza: "Il vero dolo è negli atti del consigliere Favagrossa"

"Un conto è il legittimo esercizio delle prerogative riconosciute ad un Consigliere comunale - conclude Galli - e un conto è abusare di tali prerogative soltanto per il fine ultimo di creare scientemente ostacolo all’operato della macchina comunale”.

RIVAROLO MANTOVANO – Non si fa attendere la replica del sindaco di Rivarolo Mantovano Massimiliano Galli alle accuse della minoranza in merito al mancato accesso agli atti pubblici. “In disparte il fatto che il Comune di Rivarolo Mantovano è del tutto consapevole della reale portata applicativa dell’art. 43, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – scrive Galli – giova in ogni caso precisare come i fatti che da alcuni anni vengono rappresentati dal Sig. Favagrossa non corrispondano in alcun modo a verità (sic!). Infatti, in base a quanto argomentato a più riprese, sembrerebbe che l’Amministrazione da me rappresentata stia precludendo ai Consiglieri di minoranza, in modo del tutto arbitrario e doloso, di accedere ad alcuni documenti amministrativi, violando, così facendo, le più basilari regole di legalità e di trasparenza. Contrariamente da quanto affermato dal Sig. Favagrossa non ha mai avuto luogo alcuna violazione delle summenzionate regole di legalità e trasparenza; semmai è proprio il comportamento del Consigliere di minoranza che crea delle oggettive difficoltà alla “macchina comunale” sia sotto il profilo gestionale sia sotto quello organizzativo, dal momento che vengono continuamente protocollate richieste di accesso ad atti che o sono già stati pubblicati o che si accingono ad esserlo”.

“Sul punto, infatti – riassume Galli – basti prendere atto delle seguenti circostanze. 1. Il Sig. Favagrossa ha reiteramene lamentato che non gli sarebbe mai stata consegnata la “copia della lettera/parere pro veritate”, allegata alla Delibera C.C. n. 32 del 23 maggio 2016. In merito, mi limito “solamente” a precisare che quanto allegato alla Delibera C.C. n. 32/2016 non è affatto un una lettera e/o un parere pro veritate ma si tratta di un semplice memorandum operativo che è scaricabile da qualunque utente in modalità telematica, accendendo alla Sezione “Amministrazione trasparente – Albo pretorio e storico atti” del sito internet istituzionale del Comune di Rivarolo Mantovano.

2. Inoltre, tra le altre cose, il Sig. Favagrossa ha dichiarato che dal gennaio 2018 più nessuna Delibera del Consiglio e della Giunta comunale sarebbe stata pubblicata sull’Albo pretorio online. Non si può assolutamente ritenere che la “tempistica” della pubblicazione rifletta la volontà di occultare o nascondere alcunché. Del resto, lo stesso D.Lgs. n. 267/2000 non fissa un termine entro il quale procedere alla pubblicazione online delle Deliberazioni comunali adottate, avendo, infatti, l’attività di pubblicazione soltanto una funzione di mera pubblicità-notizia (cfr. in termini, T.A.R. Piemonte, Sez. II, 18.01.2013, n. 45). Pertanto, chiarita la manifesta pretestuosità delle continue richieste avanzate dal Consigliere di minoranza, stante il fatto che la maggior parte della documentazione oggetto delle Sue richieste è già (o comunque sarà) facilmente reperibile, pare opportuno svolgere anche un’ulteriore considerazione, al fine di dimostrare come il costante atteggiamento del Sig. Favagrossa nei confronti dell’Amministrazione comunale di Rivarolo Mantovano si caratterizzi per essere non collaborativo ma anzi ai limiti del vero e proprio ostruzionismo.

3. Si prenda come esempio la richiesta datata 2.03.2018 con la quale il Sig. Favagrossa ha chiesto un resoconto dettagliato dei costi sostenuti dal Comune di Rivarolo Mantovano in merito al trasporto scolastico: questa è stata evasa dalla Civica Amministrazione in pochissimi giorni (id est, il 16.03.2018) nonostante l’art. 43, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000 preveda un termine di trenta giorni. Nonostante ciò, il Sig. Favagrossa ha comunque presentato in data 26.03.2018 un’ulteriore richiesta dal contenuto analogo, per non dire identico (sic!).

4. Inoltre, per quanto concerne la costante richiesta di ottenere copia integrale di tutto il carteggio, oltre che di tutta la documentazione, relativa al procedimento oggi pendente dinnanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia, egli omette, o finge di non sapere, quanto segue. Come è già stato ampiamente spiegato al Consigliere Favagrossa mediante una comunicazione trasmessa via P.E.C. già in data 13.05.2017, la stessa Commissione per l’accesso agli atti amministrativi con un proprio parere datato 8.07.2014 ha espressamente negato l’ostensibilità della corrispondenza intercorsa tra un Comune e la competente Procura Regionale della Corte dei Conti sull’assunto che “gli atti intercorsi fra un Amministrazione comunale e la competente Procura regionale della Corte dei Conti (…) non sono oggettivamente formati nell’esercizio di una attività amministrativa istituzionale. Essi infatti vengono espressamente formati nell’alveo di una più complessa attività istruttoria, quella azionata dalla Procura contabile, e in risposta ad essa; rivestono, pertanto, natura di veri e propri atti di indagine, formati dalla P.A. nell’esercizio, per conto di un organo estraneo all’Amministrazione stessa, di funzioni di polizia giudiziaria specificamente attribuite dall’ordinamento e come tali, similmente a quanto accade in ambito processual-penalistico, sono assoggettati al regime della segretezza istruttoria (CDS n. 7389/2006), senza neppure la necessità, per negare l’accesso, che vi sia stato un preventivo sequestro del magistrato”. Tale divieto di ostensibilità deve sussistere, sempre a detta della soprarichiamata Commissione, fino a che “i relativi procedimenti non sono terminati” (cfr. parere del 25.01.2005)”.

“Pertanto, come è già stato rappresentato al Consigliere Favagrossa con comunicazione del 13.05.2017 (sic!) – spiega il sindaco – tutti gli atti inerenti al procedimento giurisdizionale attualmente pendente innanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia sono da considerarsi coperti da segreto istruttorio, con conseguente loro non ostensibilità fintanto che il succitato procedimento non sarà concluso. Quindi, non vi è stato alcun diniego di accesso immotivato e/o irrazionale, ma viceversa un diniego ampiamente argomentato e comunque limitato nel tempo (sic!). Tuttavia, nonostante ciò, il Sig. Favagrossa persiste nel voler presentare continue richieste di accesso agli atti relativamente al procedimento oggi ancora pendente dinnanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Lombardia. Ora, alla luce di tutto quanto sopraesposto, non si può non convenire circa il fatto che il Comune di Rivarolo Mantovano abbia sempre operato nel più assoluto rispetto di quanto previsto dall’art. 43, D.Lgs. n. 267/2000; semmai è stato il Consigliere di Minoranza, Sig. Sauro Favagrossa, ad abusare di quei diritti di accesso normativamente riconosciuti”.

“Infatti, un conto è il legittimo esercizio delle prerogative riconosciute ad un Consigliere comunale – conclude Galli – e un conto è abusare di tali prerogative soltanto per il fine ultimo di creare scientemente ostacolo all’operato della “macchina comunale”. Sul punto, del resto, la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarire costantemente che pur avendo i Consiglieri comunali un non condizionato diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere di utilità all’espletamento del loro mandato, il loro operato deve sempre “esplicarsi nel rispetto della legge, ovvero senza indebite incursioni in ambiti riservati all’apparato amministrativo dalla legge stessa e senza porre in essere atti e/o comportamenti qualificabili come abuso del diritto” (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VI, 2.12.2010, n. 26573; in termini, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 29.04.2011, n. 389). Quanto qui dedotto, quindi, dimostra chiaramente la pretestuosità oltre che l’infondatezza della richiesta di intervento delle istituzioni avanzata dal Sig. Sauro Favagrossa”.

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