Rivarolo, espropri PIP Ronchelli:
le precisazioni dell'Amministrazione
L’amministrazione comunale entra nel merito dell’accertamento delle entrate patrimoniali costituite dalle maggiori somme post-contenzioso relative alla vicenda della procedura di esproprio di aree per la realizzazione del Piano per Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica in località “Ronchelli”, in virtù del principio del “pareggio economico” di cui all’art. 35 l. n. 856/1971.
Un documento con cui “il Comune intende informare, in maniera trasparente e non strumentale, la cittadinanza relativamente alle attività intraprese dall’Amministrazione municipale per il recupero delle maggiori somme dovute dai cessionari delle aree ricomprese nel Piano per Insediamenti Produttivi di iniziativa pubblica in località “Ronchelli” (il “PIP Ronchelli”).
Preliminarmente vale la pena soffermarsi, per completezza di informazione, sulle motivazioni per cui il Comune si trovi oggi a dover recuperare tali importi – che sono certamente dovuti e quindi legittimamente da accertare, come si spiegherà meglio in seguito.
È una questione risalente. Una vicenda già oggetto di dibattito in Consiglio comunale nell’ormai lontano autunno 2013, quindi prima dell’insediamento dell’Amministrazione insediatasi dal 2014, in netta discontinuità con le precedenti esperienze, e che riguarda la soccombenza del Comune in sede procedimentale e in due gradi di giudizio nella nota vicenda espropri prodromici all’attuazione del sopra richiamato PIP Ronchelli.
Si ricordi, infatti, come tale vicenda sia scaturita da macroscopici errori di calcolo circa l’indennità di esproprio dovuta e che risultava essere palesemente irrisoria rispetto al valore degli ettari di terreno espropriati, oggetto di coltivazione diretta e dai quali gli espropriati ricavavano la propria fonte di reddito. In particolare, nella determinazione della predetta indennità, non solo non era stato correttamente considerato il valore venale del bene espropriato, ma è stato anche autonomamente deciso di ignorare la circostanza secondo la quale il coltivatore diretto espropriato avesse diritto ad una indennità aggiuntiva rispetto a quella ordinaria.
Da tale avvenimento ha fatto seguito l’esposizione dell’Ente ad un contenzioso, proseguito fino in Cassazione. Dall’esame della documentazione emerge anche come, in generale, l’Ente, fino al 2014 si sia rifiutato di addivenire ad una via conciliativa per la soluzione della problematica – perseguibile con la semplice accettazione della perizia di stima formulata dal collegio tecnico che si era pronunciato come da procedura di legge; infine, ha insistito in una battaglia legale del tutto infondata, risoltasi in una duplice soccombenza innanzi alla Corte d’Appello di Brescia nel 2011 e alla Corte di Cassazione nel 2017, in pendenza delle quali non ha nemmeno provveduto a pagare gli importi cui era stata condannato a versare. Tutto ciò con relative – non trascurabili – spese legali.
A seguito dell’avvicendamento amministrativo del 2014, l’attuale Amministrazione ha quindi dovuto prima pagare le somme stabilite dal giudice alla famiglia espropriata (con l’ordinanza sindacale n. 9 del 27.11.2017 e successivi pagamenti) e ora si vede costretta a recuperare tali somme dagli acquirenti delle aree artigianali, per ristabilire l’equilibrio del bilancio comunale – come previsto dall’art. 35 della legge n. 865/1971. Questa norma impone infatti che, alla fine del P.I.P., i costi siano ripartiti proporzionalmente in base ai metri quadrati venduti dal Comune.
In questa cornice, non possono non sottolinearsi le negligenze dell’epoca, e pertanto, al fine di risolvere le problematiche ereditate, ed evitare la prescrizione dei crediti in questione, con tutte le conseguenze negative per il bilancio dell’ente, l’attuale Amministrazione si è servita della procedura dell’accertamento esecutivo di cui all’art. 1, comma 792, l. n. 160/2019, cd. legge di bilancio 2020, per il recupero delle somme in questione.
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